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Assegni


GLI ASSEGNI

Definizione
Richiesta carnet di assegni
Requisiti di validità
Disponibilità economica/giuridica
Il pagamento
La girata
Clausole particolari
Termini per la presentazione
Blocco di un assegno
L’Assegno Postdatato
Smarrimento/furto carnet assegni
L’Assegno Circolare
Il Protesto
La C.A.I.


DEFINIZIONE


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L’Assegno Bancario è un titolo di credito che contiene l’ordine, impartito da un soggetto (detto traente) ad una banca (detta trattaria), di pagare a vista una determinata somma a favore di un Beneficiario (detto anche Prenditore). L’assegno non può essere emesso se il traente non ha fondi disponibili presso il trattario dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario e in conformità di una convenzione espressa o tacita. Il titolo vale tuttavia come assegno bancario anche se non sia osservata tale prescrizione. Il Beneficiario può incaricare la Banca con cui intrattiene un rapporto di conto corrente di curare l’incasso dell’Assegno. Le relative somme possono essere utilizzate dal Beneficiario dell’Assegno soltanto dopo che siano state rese disponibili dalla Banca incaricata dell’incasso. Le vigenti norme prevedono infatti che l’importo degli Assegni versati da ciascun cliente venga accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine. Ciò significa che l’importo versato diventa disponibile per il cliente solo dopo che la Banca abbia completato le procedure di verifica e incasso.
L’assegno può essere:

  • all’Ordine, ovvero intestato ad un Beneficiario determinato;
  • in Bianco quando lo spazio dedicato al beneficiario non è riempito.


RICHIESTA DEL CARNET DI ASSEGNI


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Il carnet di assegni bancari può essere richiesto in filiale dall’intestatario del rapporto oppure, se presente, da un delegato del conto. Le banche sono tenute a rilasciare i carnet di assegni già muniti della clausola “NON TRASFERIBILE”. Il cliente potrà chiedere, per iscritto, il rilascio di carnet di assegni in forma libera, cioè senza la clausola di non trasferibilità. Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato in forma libera sarà dovuta dal cliente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50 per ogni assegno.


REQUISITI di VALIDITA’


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Gli elementi essenziali dell’assegno sono:

  • la denominazione di assegno bancario inserita nel contesto del titolo;
  • l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
  • il nome di chi è designato a pagare (trattario);
  • l’indicazione del luogo di pagamento;
  • l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso;
  • la sottoscrizione di colui che emette l’assegno (intestatario del conto oppure delegato commerciale).

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come assegno bancario. L’assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente. In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se sono indicati più luoghi, l’assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo. In mancanza di queste o di ogni altra indicazione l’assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso.


DISPONIBILITA’ ECONOMICA/GIURIDICA


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La disponibilità economica coincide con il momento in cui il correntista può disporre e utilizzare l’importo versato, con riserva di riaddebitare la somma in caso di avviso di mancato pagamento. La disponibilità giuridica coincide invece con il momento in cui il cliente dispone della somma versata a titolo definitivo e l’assegno non può più essere riaddebitato. In caso di Assegno impagato, la banca può riservarsi il diritto di addebitare l’importo dei titoli precedentemente accreditati al cliente entro e non oltre il termine di disponibilità giuridica, detto anche termine di non stornabilità.


IL PAGAMENTO


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L’assegno bancario può essere pagabile:

  • a una persona determinata con o senza clausola “all’ordine”;
  • a una persona determinata con la clausola non all’ordine o altra equivalente;
  • al portatore.

L’assegno bancario pagabile all’ordine è trasferibile mediante “girata”; quello pagabile non all’ordine non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria; quello al portatore può circolare con la semplice sua consegna a favore del successivo prenditore.


LA GIRATA


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L’assegno può essere incassato in Banca oppure “girato” ad un altro soggetto. L’assegno girato è un ordine dato alla Banca di pagare ad un terzo soggetto (il “Giratario”). La girata deve essere incondizionata, non può essere parziale, deve essere scritta sull’assegno bancario o su un foglio a esso attaccato (allungamento) e deve essere sottoscritta dal girante. L’assegno può anche essere girato più volte prima di essere presentato per l’incasso. A livello pratico, la girata si ha quando il Beneficiario (colui che riceve l’assegno) pone la propria firma sul retro dell’assegno. La girata può essere in bianco quando il Beneficiario non viene indicato in modo specifico. In tal caso l’assegno potrebbe essere incassato da chiunque ne entri in possesso.
Infatti il portatore può:

  • riempire la girata con il proprio nome o con quello di un’altra persona;
  • girare l’assegno bancario di nuovo in bianco o a persona determinata;
  • trasmettere l’assegno bancario a un terzo senza riempire la girata e senza girarlo.

La girata piena avviene invece quando il Beneficiario, oltre a porre la firma sul retro, specifica il nome di colui al quale sta girando l’assegno. Quest’ultimo, se vuole girare ulteriormente l’assegno, deve apporre a sua volta la propria firma su di esso.


CLAUSOLE PARTICOLARI


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Allo scopo di limitare i danni derivanti dallo smarrimento o dalla sottrazione di assegni, la legge ha previsto che sull’assegno si possano apporre segni o clausole che possono limitarne la trasferibilità e/o l’incasso.

  • La clausola “Da Accreditare” apposta sulla facciata anteriore del titolo dal traente o da un successivo girante comporta che l’assegno non possa essere pagato in contanti; chi intende incassare l’importo può solo versarlo sul proprio conto corrente bancario.
  • La clausola “Non Trasferibile” consente l’incasso unicamente all’intestatario dell’assegno. Gli assegni bancari e/o postali emessi all’ordine del traente possono essere emessi liberi senza limiti di importo ed il traente li può girare unicamente per l’incasso ad una banca o a Poste Italiane S.p.A., senza l’obbligo di indicare in detta girata il proprio codice fiscale.
  • Lo “Sbarramento” è effettuabile ponendo due barre sul fronte dell’assegno. Si definisce “Sbarramento Speciale” se tra le due barre è indicato il nome di un istituto bancario, in tal caso l’assegno può essere pagato solo presso la Banca indicata. In questo caso quindi è consentito l’incasso da parte del Beneficiario unicamente presso la Banca indicata. E’ detto invece “Sbarramento Generale” se tra le due barre non vi è alcuna indicazione, in tal caso l’assegno può essere pagato dalla banca del traente (colui che emette l’assegno) solo a un proprio cliente oppure ad un’altra banca. In tal caso quindi l’assegno può essere incassato presso la Banca con cui il Beneficiario intrattiene il rapporto di Conto Corrente ma non in contanti (può essere esclusivamente accreditato sul conto corrente). L’effetto della barratura è quello di far pagare l’assegno ad una persona nota, escludendo il cliente occasionale.
  • La clausola “Non all’Ordine”" apposta sulla facciata anteriore indica che l’assegno non può essere ceduto mediante girata ma soltanto con le forme e gli effetti della cessione ordinaria. Se la clausola è apposta da un girante essa non impedisce ulteriori girate del titolo, ma esclude la responsabilità cambiaria di regresso del girante che ha apposto la clausola verso coloro ai quali l’assegno sia stato girato.


TERMINI per la PRESENTAZIONE


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L’assegno deve essere presentato al pagamento entro il termine di:

  • otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso;
  • quindici giorni se è pagabile in un altro comune. Questi termini decorrono dalla data indicata sull’assegno stesso come data di emissione. La presentazione dell’assegno oltre questi termini ha come conseguenze l’impossibilità di esercitare il regresso contro i giranti nonchè di procedere al protesto.


BLOCCO DI UN ASSEGNO


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L’assegno, bancario o circolare, può essere revocato dalla filiale unicamente in caso di:

  • furto dell’assegno;
  • smarrimento dell’assegno.

In questi casi l’assegno non verrà pagato al trattario che lo porterà all’incasso.


L’ASSEGNO POSTDATATO


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L’assegno postdatato è un assegno avente una data successiva a quella in cui è stato compilato. In pratica si tratta di una cambiale e costituisce evasione all’imposta di bollo che si paga su quest’ultima. Oggi tuttavia non ci sono più conseguenze penali per questo tipo di reato, poichè la legge 386 del 1990 ha abrogato l’articolo 116 del regio decreto n.1736 del 1933, che puniva con una multa e, nei casi più gravi, con la reclusione chi emetteva “assegno bancario con data falsa”. Attualmente per chi firma assegni postdatati non è prevista una sanzione specifica.


SMARRIMENTO/FURTO CARNET ASSEGNI


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In caso di smarrimento/furto di un carnet di assegni in bianco è necessario presentare immediatamente denuncia all’Autorità Competente (Polizia/Carabinieri). La denuncia deve contenere il nominativo degli intestatari e il numero del c/c cui il carnet fa riferimento e, se possibile, anche il quantitativo e la numerazione degli assegni rimasti. E’ poi necessario recarsi in filiale quanto prima con una copia della denuncia al fine di consentire l’espletamento delle opportune pratiche. Poichè la filiale ha la possibilità di verificare il quantitativo e la numerazione degli assegni smarriti/rubati, in caso di denuncia incompleta, è necessario recarsi nuovamente presso l’Autorità Competente per l’inserimento di tali dati.


L’ASSEGNO CIRCOLARE


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L’assegno circolare viene emesso dalla Banca per somme che sono già disponibili presso la Banca stessa al momento dell’emissione. E’ pagabile a vista e non può essere emesso senza l’indicazione del nome del Beneficiario.
L’assegno circolare contiene:

  • la denominazione di “assegno circolare” contenuta nel titolo:
  • la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata;
  • l’indicazione del prenditore;
  • l’indicazione della data e del luogo nel quale l’assegno è emesso;
  • la sottoscrizione dell’istituto emittente.

L’azione contro l’emittente si prescrive nel termine di tre anni dall’emissione (ciò significa che l’assegno dopo tre anni non può più essere presentato all’incasso).


IL PROTESTO


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Il protesto è un Atto formale, effettuato da un notaio o da un ufficiale giudiziario, con cui si dichiara la mancanza del pagamento. Questo Atto serve per ottenere il pagamento dell’assegno dai giranti. Infatti tutte le persone obbligate in virtù dell’assegno bancario rispondono in solido verso il portatore.
Il pagamento può non avvenire qualora:

  • vi sia mancanza di provvista sul conto corrente;
  • vi sia mancanza di autorizzazione ad emettere assegni.

L’assegno senza provvista è l’assegno che risulta privo di fondi nel momento in cui viene presentato alla Banca per l’incasso. In questo caso la Banca scrive al cliente inviandogli un “preavviso di revoca” con cui lo avverte del fatto che se non paga entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’assegno dovrà iscriverlo nella CAI. Scaduti i 60 giorni il cliente deve restituire subito tutti i libretti di assegni che gli ha rilasciato la banca. Se una persona non autorizzata emette un assegno viene iscritta nella CAI entro 20 giorni dalla presentazione dell’assegno al pagamento. Se un soggetto è iscritto nella CAI, nessuna banca né ufficio postale può stipulare nuove convenzioni di assegno, né pagare assegni da lui emessi, né rilasciargli nuovi libretti.


LA C.A.I.


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La C.A.I. è la Centrale di Allarme Interbancaria. E’ stata istituita dal 4 giugno 2002 ed è un archivio informatizzato dove sono registrati tutti i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista.
La CAI censisce:

  • le generalità di coloro che hanno emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o risultati anche in parte senza provvista;
  • i dati relativi a tali assegni;
  • i dati degli assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell’autorizzazione;
  • i dati degli assegni di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.

Dal 9 dicembre 2002 la CAI inoltre censisce:

  • le generalità dei titolari di carte di pagamento a cui sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo;
  • i dati delle carte revocate, smarrite e rubate.



SATURDAY, AUGUST 18, 2012 - 22:48

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